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Sez. L, Sentenza n. 6851 del 22/03/2010 (Rv. 612912 - 01)

ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE | Supplenze brevi per l'insegnamento - Conferimento sulla base di graduatoria dell'anno scolastico precedente, prima della pubblicazione della graduatoria per il nuovo anno scolastico - Nullità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612912-01

ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE

In tema di supplenze brevi per l'insegnamento, è nullo il contratto di lavoro a tempo determinato stipulato, sulla base della graduatoria formata con riferimento all'anno scolastico precedente, non potendo derogarsi, per garantire l'effettività dei pubblici servizi, al principio generale di assunzione dei pubblici dipendenti, anche non di ruolo, con procedure sottratte alla discrezionalità dell'Amministrazione, di cui costituisce applicazione l'utile collocazione del docente nelle graduatorie (permanenti, di circolo o di istituto) previste dal sistema normativo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito - che aveva ritenuto legittimo il recesso datoriale, una volta intervenuta la pubblicazione della nuova graduatoria, sebbene non fosse decorso il termine apposto al rapporto di lavoro - ed ha qualificato la fattispecie non in termini di licenziamento, bensì di accertamento della nullità del contratto stipulato sulla base della graduatoria dell'anno precedente).

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1999 num. 124 art. 4 com. 3 CORTE COST., Legge 20/08/2001 num. 333 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 97 CORTE COST., Decreto Legge 03/07/2001 num. 255 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)