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Sez. 3, Sentenza n. 10700 del 27/09/1999 (Rv. 530304 - 01)

PROFESSIONISTI - ORDINI PROFESSIONALI | Elezione dei Consigli locali - Reclamo contro i risultati elettorali - Termine - Decorrenza.
Stato
decisa il 1999-09-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530304-01

PROFESSIONISTI - ORDINI PROFESSIONALI

In tema di elezione dei consigli locali degli ordini professionali (nella specie, quello dei geometri), il reclamo avverso i risultati dell'elezione va proposto al consiglio nazionale entro dieci giorni della proclamazione; tale termine decorre dalla proclamazione di tutti i componenti da eleggere e non può pertanto ritenersi che, in ipotesi di ricorso al ballottaggio, esso decorra, per i vizi non concernenti la fase di ballottaggio, fin dalla prima votazione, giacché trattasi di termine unico previsto per il reclamo avverso l'esito complessivo della fase elettorale, e non può perciò intendersi riferito ai risultati progressivamente raggiunti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/11/1944 num. 382 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)