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Sez. U, Sentenza n. 9069 del 06/06/2003 (Rv. 563979 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLI DELL'ORDINE | Elezioni - Reclamo al Consiglio nazionale forense contro i risultati elettorali - Termine - Rispetto - Condizioni - Decorrenza - Disciplina applicabile.
Stato
decisa il 2003-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563979-01

AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLI DELL'ORDINE

In materia di elezioni dei Consigli degli ordini degli avvocati, il termine di dieci giorni, prescritto dall'art. 6 del D.Lgs.lgt. 23 novembre 1944, n. 382, per proporre reclamo al Consiglio nazionale forense contro i risultati elettorali è rispettato quando l'atto è depositato o presentato nella cancelleria del giudice dell'impugnazione prima della sua scadenza, senza che possa trovare applicazione l'art. 59 del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37 - secondo il quale il ricorso alla Commissione centrale (oggi Consiglio nazionale forense) è presentato negli uffici del direttorio (oggi Consiglio dell'ordine) che ha emesso la pronuncia -, in quanto norma riferita al soppresso ordinamento corporativo. Il termine anzidetto decorre dal compimento delle operazioni di scrutinio, che si concludono con la proclamazione dei risultati, disciplinata dall'art. 4 del citato D.Lgs.lgt. n. 382 del 1944 (e non dall'art. 11 del decreto medesimo, concernente la proclamazione degli eletti alla Commissione centrale). Non è, infine, applicabile in materia l'art. 369 cod. proc. civ., secondo il quale il ricorso per cassazione deve essere depositato entro venti giorni dalla notificazione, atteso che il Consiglio nazionale forense non svolge il ruolo di giurisdizione superiore allo stesso modo della Corte di cassazione, tanto è vero che contro le sue decisioni è ammesso il ricorso alle Sezioni unite della Corte medesima.

Riferimenti normativi: Decr. Legisl. Luogoten. 23/11/1944 num. 382 art. 6, Decr. Legisl. Luogoten. 23/11/1944 num. 382 art. 4, Decr. Legisl. Luogoten. 23/11/1944 num. 382 art. 11, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 59, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)