Sez. 1, Sentenza n. 5856 del 09/05/2000 (Rv. 536287 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE | Decreto di fissazione dell'udienza di prosecuzione da parte del G.I. - Obbligo di comunicazione alle parti a carico dell'ufficio - Insussistenza - Obbligo di deposito - Sussistenza - Inosservanza - Conseguenze - Declaratoria di estinzione del giudizio per inattività delle parti - Nullità ex art. 156 cod.proc.civ. - Configurabilità.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE
A seguito della presentazione di ricorso in riassunzione di un giudizio interrotto (nella specie, per decesso di una parte), il G.I. è tenuto a fissare, con decreto, l'udienza di prosecuzione con termine per la notifica del ricorso e del decreto alle controparti, ed è altresì obbligato al deposito di tale provvedimento che non deve, per converso, essere comunicato a chicchessia (non esistendo alcun obbligo normativamente disciplinato in tal senso). Ne consegue che non la mancata comunicazione, ma l'eventuale, mancato deposito del detto provvedimento e la conseguente declaratoria di estinzione del giudizio per inattività delle parti integra un'ipotesi di nullità ex art. 156 cod.proc.civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)