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Sez. 1, Sentenza n. 28468 del 23/04/2013 Cc. (dep. 02/07/2013) Rv. 256118 - 01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - IN GENERE | Giudicato - Diminuente prevista dall'art. 311 cod. pen. - Riconoscimento - Condannato per il delitto di cui all'art. 630 cod. pen. in fase di esecuzione - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2013-04-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/256118-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - IN GENERE

Il condannato con sentenza definitiva per il delitto di cui all'art. 630 cod. pen. non può, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 68 del 2012, richiedere in sede esecutiva il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 311 cod. pen., essendo precluse al giudice dell'esecuzione quelle valutazioni discrezionali, necessarie per ritenere applicabile l'attenuante in parola.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 311, Cod. Pen. art. 630 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 673 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)