Sez. 1, Sentenza n. 11141 del 15/10/2015 Cc. (dep. 16/03/2016) Rv. 266340 - 01
COSA GIUDICATA - IN GENERE | Intangibilità del giudicato - Giudice dell'esecuzione - Riconoscimento di una circostanza attenuante esclusa in sede di cognizione - Legittimità - Esclusione - Fattispecie.
COSA GIUDICATA - IN GENERE
Il principio di intangibilità del giudicato preclude al giudice dell'esecuzione di ritenere l'esistenza di una circostanza attenuante non ravvisata dal giudice della cognizione. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto legittima la decisione con cui il giudice dell'esecuzione aveva rigettato la richiesta di rideterminazione della pena, previo riconoscimento della circostanza attenuante, ora fattispecie autonoma di reato, prevista dall'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990).
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)