Sez. 1, Sentenza n. 2576 del 27/05/1989 (Rv. 462892 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARE DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO - ORDINANZA DEL TRIBUNALE SU RICORSO AVVERSO IL DECRETO DEL GIUDICE ISTRUTTORE - NATURA DECISORIA - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 DELLA COSTITUZIONE - AMMISSIBILITÀ.*
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARE DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO - ORDINANZA DEL TRIBUNALE SU RICORSO AVVERSO IL DECRETO DEL GIUDICE ISTRUTTORE - NATURA DECISORIA - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 DELLA COSTITUZIONE - AMMISSIBILITÀ.*
Con riguardo ai compensi spettanti a periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori, l'ordinanza prevista dall'art. 11 della legge 8 luglio 1980 n. 319, sul ricorso avverso il decreto di liquidazione di tali compensi, ha natura decisoria, in quanto statuisce su diritti soggettivi, nonché carattere definitivo, e, pertanto, non essendo altrimenti impugnabile, può essere oggetto di ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art. 111 della Costituzione. (V 6857/83, mass n 431516).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge 08/07/1980 num. 319 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)