Sez. 1, Sentenza n. 6857 del 17/11/1983 (Rv. 431516 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO - ORDINANZA DEL TRIBUNALE SU RICORSO AVVERSO IL DECRETO DEL GIUDICE ISTRUTTORE - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - AMMISSIBILITÀ.*
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO - ORDINANZA DEL TRIBUNALE SU RICORSO AVVERSO IL DECRETO DEL GIUDICE ISTRUTTORE - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - AMMISSIBILITÀ.*
In tema di liquidazione di compensi a periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per operazioni eseguite a richiesta della autorità giudiziaria, l'ordinanza resa dal tribunale su ricorso avverso il decreto del giudice istruttore, a norma dell'art. 11 della legge 8 luglio 1980 n. 319 (che richiama l'art. 29 della legge 13 giugno 1942 n. 794 sugli onorari di avvocato e procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile), integra un provvedimento, non altrimenti impugnabile, che incide con carattere di definitività su diritti soggettivi, e, pertanto, è impugnabile con ricorso per Cassazione, a norma dell'art. 111 della Costituzione.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 52, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 52, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 53, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 53, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 08/07/1980 num. 319 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)