Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24092 del 03/10/2018 (Rv. 651364 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Opposizione a preavviso di fermo per crediti relativi a violazioni del codice della strada - Denuncia della nullità o inesistenza della cartella di pagamento presupposta - Rimedio esperibile - Opposizione c.d recuperatoria – Natura di accertamento negativo del credito sanzionatorio - Conseguenze - Competenza per materia con limite di valore del giudice di pace.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE
La opposizione a preavviso di fermo per crediti relativi a violazioni del codice della strada, ove sia diretta a contestare non (o non soltanto) i presupposti legali previsti dall'art. 86 del d.P.R. n. 602/73 per l'applicazione della misura coercitiva, ma i presupposti della stessa pretesa sanzionatoria, spetta alla competenza per materia del Giudice di Pace, salvo il limite di valore contemplato in taluni casi, secondo la disciplina prevista per le opposizioni a sanzioni amministrative dal d.lgs. n. 150/2011, sostanziandosi in un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, qualificabile come "opposizione cd. recuperatoria" e, dunque, non come opposizione all'esecuzione, ma come opposizione (tardiva) alla ordinanza-ingiunzione (o al verbale di accertamento).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/09/2011 num. 150 art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/09/2011 num. 150 art. 7 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)