Sez. 5, Sentenza n. 22426 del 22/10/2014 (Rv. 632742 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - IN GENERE | Riscossione nei confronti degli eredi del contribuente - Applicabilità dell'art. 477, primo comma, cod. proc. civ. - Esclusione - Fondamento.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - IN GENERE
In materia di riscossione coattiva delle imposte, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, è inapplicabile l'art. 477, primo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui stabilisce che agli eredi si può notificare il precetto soltanto dopo dieci giorni dalla notifica del titolo esecutivo contro il defunto, in quanto incompatibile con la speciale disciplina degli articoli 45 e ss. del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in base alla quale l'erede del contribuente deceduto riceve la notifica del ruolo, che costituisce titolo esecutivo, insieme con quella della cartella di pagamento, e dispone, poi, del più lungo termine di sessanta giorni prima che si proceda all'espropriazione forzata. Ne consegue che l'avviso di liquidazione già notificato al contribuente deceduto non va nuovamente notificato ai suoi eredi.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 477, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 49 com. 1 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 50 com. 1, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 1 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)