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Sez. 1, Sentenza n. 1436 del 26/02/1990 (Rv. 465530 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - IN GENERE - DECESSO DEL CONTRIBUENTE - NUOVA NOTIFICA AGLI EREDI - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1990-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465530-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - IN GENERE - DECESSO DEL CONTRIBUENTE - NUOVA NOTIFICA AGLI EREDI - NECESSITÀ.*

L'ingiunzione fiscale, che sia stata notificata al contribuente, e che, in difetto di tempestiva opposizione, abbia determinato l'incontestabilità dell'accertamento del credito tributario, non perde il valore di titolo esecutivo nei confronti dell'erede, a seguito del sopravvenuto decesso del contribuente, ancorché sia venuta meno la sua efficacia di precetto per decorso del termine di cui all'art. 481 cod. proc. civ.. peraltro, l'Azione esecutiva dell'amministrazione contro l'erede resta soggetta alle Disposizioni dell'art. 477 cod. proc. civ., e, quindi, esige una nuova notifica del titolo, e poi, dopo almeno dieci giorni, la notifica del precetto.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 477, Cod. Proc. Civ. art. 481, Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 1, Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 2, Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)