Sez. L, Sentenza n. 22823 del 28/10/2009 (Rv. 610745 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE | Lavoro stagionale - Pattuizione avente ad oggetto la prosecuzione del rapporto di lavoro per diversi anni - Validità - Fondamento - Qualificazione del rapporto come part-time verticale - Rapporti orali e non formalizzati - Ammissibilità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE
In tema di lavoro stagionale, è valida la pattuizione con la quale le parti dispongono che il rapporto di lavoro tra loro intercorrente prosegua per vari anni e non si estingua alla fine di ciascuna stagione, rispondendo tale previsione ad interessi meritevoli di tutela, in quanto volta a garantire al lavoratore lo svolgimento di un'attività lavorativa in un determinato periodo dell'anno e al datore di lavoro, per il medesimo periodo, l'effettuazione di una prestazione lavorativa da parte di personale già conosciuto e a conoscenza del tipo di lavoro da svolgere, e dovendosi qualificare tale rapporto come part-time verticale, da ritenersi ammissibile anche con riguardo ai rapporti orali e non formalizzati.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 2094
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)