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Sez. T, Ordinanza n. 4829 del 25/02/2025 (Rv. 674130-01)

COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO | Giudizio di legittimità oggettivamente complesso - Estinzione per condono con decreto presidenziale ex art. 391 c.p.c. - Interpretazione - Esame del dispositivo e della motivazione - Necessità - Conseguenze - Definizione agevolata riferita ad una frazione del thema disputatum - Estinzione limitata - Istanza di trattazione - Necessità - Esclusione - Fondamento. TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE - In genere.
Stato
decisa il 2025-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/674130-01

COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO

In caso di declaratoria di estinzione di un giudizio di legittimità oggettivamente complesso, disposta con decreto ex art. 391 c.p.c. per condono fiscale, va indagata l'effettiva portata del provvedimento, alla luce del dispositivo e della motivazione: qualora esso richiami espressamente una pratica di condono riferita ad una frazione soltanto del "thema disputatum", deve ritenersi che, per la natura scindibile della controversia, l'estinzione sia limitata solo a detta frazione e non produca effetti estintivi dell'ulteriore (o delle ulteriori) questione (o questioni) estranea (o estranee) alla sanatoria; in tal caso, l'istanza di trattazione nel termine ex art. 391, comma 3, c.p.c. non risulta necessaria, poiché, per la limitazione oggettiva dell'estinzione, il giudizio di legittimità va comunque ripreso, d'ufficio o su richiesta degli interessati, per il prosieguo e la definizione della frazione non sanata.

Cod. Proc. Civ. art. 391, Decreto Legge 24/04/2017 num. 50 art. 11, Legge 21/06/2017 num. 96 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)