Sez. 5 - , Ordinanza n. 29794 del 26/10/2023 (Rv. 669258 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO | Giudizio di legittimità soggettivamente complesso - Estinzione per condono con decreto presidenziale ex art. 391 c.p.c. - Interpretazione - Esame del dispositivo e della motivazione - Necessità - Conseguenze - Definizione agevolata promossa solo da alcuni contribuenti - Estinzione limitata solo alla posizione di questi ultimi - Istanza di trattazione - Necessità - Esclusione. TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE - In genere.
COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO
In caso di declaratoria di estinzione di un giudizio di legittimità soggettivamente complesso, disposta con decreto ex art. 391 c.p.c., per condono fiscale, va indagata l'effettiva portata del provvedimento, alla luce del dispositivo e della motivazione, sicché, qualora esso richiami espressamente una pratica di condono relativa solo ad alcuni dei contribuenti, deve ritenersi che, per la natura scindibile della controversia, l'estinzione sia limitata alla sola posizione di questi ultimi; conseguentemente, l'istanza di trattazione nel termine ex art. 391, comma 3, c.p.c., non risulta indispensabile, poiché, per la limitazione soggettiva dell'estinzione, il giudizio di legittimità va comunque rimesso in udienza, d'ufficio o su richiesta degli interessati, per il prosieguo e la definizione della posizione che non è oggetto di sanatoria fiscale e che, a sua volta, ben può essere definita con autonoma e successiva procedura di condono.
Cod. Proc. Civ. art. 391, Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 6, Legge 17/12/2018 num. 136 art. 1, Legge 29/12/2022 num. 197 art. 1 com. 197 PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)