Sez. 2, Sentenza n. 1011 del 15/05/1967 (Rv. 327315 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - ORDINANZA DI INTEGRAZIONE - MANCATA FISSAZIONE DEL TERMINE PER LA NOTIFICA DELL'ATTO DI INTEGRAZIONE - INDICAZIONE DELL'UDIENZA DI COMPARIZIONE CON CONGRUO INTERVALLO - SUFFICIENZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - ORDINANZA DI INTEGRAZIONE - MANCATA FISSAZIONE DEL TERMINE PER LA NOTIFICA DELL'ATTO DI INTEGRAZIONE - INDICAZIONE DELL'UDIENZA DI COMPARIZIONE CON CONGRUO INTERVALLO - SUFFICIENZA.*
L'inammissibilita del gravame, per omessa integrazione del contraddittorio in causa inscindibile, si verifica anche quando l'istruttore non abbia fissato, nell'ordinanza con cui ha disposto l'integrazione, il termine per la notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio, essendo sufficiente, per l'esistenza dell'Onere incombente sulle parti a norma dell'art. 331 cod.proc.civ., che il giudice abbia indicato con congruo intervallo (nella specie, oltre novanta giorni) la successiva udienza di comparizione. In tale ipotesi, infatti, quest'ultima viene a costituire il termine ad quem della citazione per integrazione, mentre il termine a quo della notificazione resta implicitamente determinato con il mero computo dell'intervallo (termine per comparire), fissato dalla legge tra la data di notificazione dell'atto per integrazione e l'udienza di comparizione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)