Sez. 6, Sentenza n. 9750 del 22/02/2005 Cc. (dep. 11/03/2005) Rv. 231493 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (Cod. proc. pen. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - procedimento - decisione - IN GENERE | Sentenza della corte di appello - Omessa lettura del dispositivo all'esito dell'udienza camerale - Sua pubblicazione con il deposito del provvedimento - Nullità - Esclusione.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (Cod. proc. pen. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - procedimento - decisione - IN GENERE
Per la sentenza pronunciata dalla corte d'appello sulla richiesta di estradizione passiva, dato che il provvedimento viene assunto in esito a giudizio camerale, non si applica il principio di immediatezza, che riguarda le sole sentenze deliberate a seguito di dibattimento. Ne consegue che non si determina alcuna invalidità quando la corte, invece di dare lettura del dispositivo in chiusura dell'udienza, pubblica la propria decisione successivamente, mediante deposito in cancelleria del provvedimento completo di motivazione. (In motivazione la Corte ha aggiunto che l'inosservanza del principio di immediatezza della deliberazione non è comunque sanzionata da nullità).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 525 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 704 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)