Sez. 2, Ordinanza n. 3701 del 19/09/1995 Cc. (dep. 30/10/1995) Rv. 202805 - 01
Procedimenti speciali - Giudizio abbreviato - Decisione | Deliberazione immediata dopo la discussione - Necessità - Esclusione - Ragioni.
Procedimenti speciali - Giudizio abbreviato - Decisione
La decisione emessa in camera di consiglio può essere resa anche dopo l'udienza, riferendosi l'art. 525 cod. proc. pen., che prescrive l'immediatezza della deliberazione, esclusivamente alle sentenze pronunciate a seguito di dibattimento. (Nella specie la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso con il quale si deduceva che il dispositivo della sentenza emessa dal giudice per le indagini preliminari a seguito di giudizio abbreviato non era stato letto in udienza, ma depositato successivamente insieme alla motivazione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 442 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 525 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 525 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 545, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 546
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)