Sez. 2, Sentenza n. 2859 del 11/03/1995 (Rv. 491094 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITÀ - IN GENERE | Collaborazione di esperti - Possibilità di avvalersene in mancanza di autorizzazione del giudice - Sussistenza.
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITÀ - IN GENERE
Il consulente tecnico di ufficio, anche in mancanza di una espressa autorizzazione del giudice, può avvalersi della collaborazione di esperti per il compimento di particolari indagini e per l'acquisizione di elementi da vagliare e trasfondere nella propria relazione, assumendo al riguardo ogni responsabilità morale e scientifica.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 194
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)