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Sez. 3, Sentenza n. 6099 del 05/12/1985 (Rv. 443230 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE DI UFFICIO - ATTIVITÀ - INDAGINI - COLLABORAZIONE DI UN ESPERTO - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1985-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443230-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE DI UFFICIO - ATTIVITÀ - INDAGINI - COLLABORAZIONE DI UN ESPERTO - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*

Il consulente tecnico d'ufficio può avvalersi dell'opera di un esperto, da lui incaricato di compiere particolari indagini, in relazione alla particolare specializzazione professionale di tale collaboratore; è però indispensabile che lo stesso consulente tecnico abbia avuto cura di valutare le conclusioni, anche scritte, di tale esperto, richiamandole nella propria relazione, con l'avallo della propria adesione e con l'assunzione al riguardo di ogni responsabilità morale e scientifica. (Conf 1384/81, mass n 412018; (Conf 3450/76, mass n 382211).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 62, Cod. Proc. Civ. art. 194

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)