Sez. 1, Sentenza n. 26308 del 27/05/2004 Ud. (dep. 10/06/2004) Rv. 229007 - 01
REATO - REATO CONTINUATO - PENA | Continuazione tra delitto e contravvenzione sanzionata con pena più elevata - Violazione più grave - È comunque il delitto - Ragioni.
REATO - REATO CONTINUATO - PENA
In tema di continuazione, l'individuazione della violazione più grave a fini di computo della pena deve essere condotta con riguardo alla valutazione compiuta in astratto dal legislatore, e poiché nel vigente sistema penale la previsione dei reati quali delitti o contravvenzioni esprime la valutazione legislativa di maggiore o minore gravità dell'illecito, nel reato continuato i primi vanno sempre considerati più gravi delle seconde, anche nel caso che i valori della sanzione per il reato contravvenzionale siano equivalenti o più elevati rispetto a quelli concernenti l'ipotesi delittuosa. (Fattispecie di concorso tra il reato di molestie, di cui all'art. 660 cod. pen., ed il delitto di ingiuria, di cui all'art. 594 c.p.)
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)