Sez. 1, Sentenza n. 13407 del 02/03/2005 Cc. (dep. 12/04/2005) Rv. 231504 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (Cod. proc. pen. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - IN GENERE | Avviso di conclusione ai sensi dell'art. 415 bis cod. proc. pen. - Omesso deposito di atti - Nullità conseguente della richiesta di rinvio a giudizio - Esclusione - Provvedimento del G.U.P. che dichiari detta nullità - Abnormità - Sussistenza.
INDAGINI PRELIMINARI (Cod. proc. pen. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - IN GENERE
È abnorme il provvedimento con il quale il giudice dell'udienza preliminare dichiari la nullità della richiesta di rinvio a giudizio, sul presupposto dell'omesso deposito di alcuni atti delle indagini preliminari, da parte del P.M., in occasione dell'avviso di conclusione delle indagini stesse, posto che detta omissione comporta solo l'inutilizzabilità degli atti interessati, mentre il provvedimento dichiarativo della nullità comporta l'indebita regressione del procedimento.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 416 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)