Sez. 2, Sentenza n. 29573 del 07/07/2006 Ud. (dep. 04/09/2006) Rv. 234968 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - IN GENERE | Omesso deposito di alcuno degli atti di indagine - Nullità dell'avviso di conclusione delle indagini e della richiesta di rinvio a giudizio - Esclusione - Violazione dei diritti di difesa - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - IN GENERE
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 415 bis e 416 cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 24, 101, 102 e 111 Cost., per la parte in cui consentirebbero al pubblico ministero di estrapolare alcuni atti dal fascicolo da depositare non sanzionando detto comportamento con la nullità d'ordine generale per violazione dei diritti di difesa, dal momento che la previsione della inutilizzabilità dell'atto non depositato costituisce adeguata sanzione a tutela dei diritti della difesa.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 101, Costituzione art. 102, Costituzione art. 111, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 416 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)