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Sez. L, Sentenza n. 2808 del 23/03/1994 (Rv. 485886 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Associazioni sindacali - Sindacati (postcorporativi) - Libertà sindacale - Diritto di associazione e di attività sindacale | Diritto di affissione nei luoghi di lavoro ex art. 25 statuto lavoratori - Esercizio - Presupposto - Provenienza del materiale dalle r.s.a. - Opposizioni del datore di lavoro sulla base di una propria valutazione della qualità del materiale medesimo - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1994-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485886-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Associazioni sindacali - Sindacati (postcorporativi) - Libertà sindacale - Diritto di associazione e di attività sindacale

Ai fini dell'esercizio del diritto di affissione nei luoghi di lavoro, riconosciuto alle rappresentanze sindacali aziendali dall'art. 25 legge n. 300 del 1970, la qualificazione del materiale da affiggere come inerente, ai sensi della stessa norma, a materie di interesse sindacale e del lavoro, deriva esclusivamente dalla scelta compiuta in proposito dall'organizzazione sindacale, posto che qualsiasi argomento può essere considerato di interesse sindacale ove il sindacato lo assuma ad oggetto della propria azione; il datore di lavoro può opporre come limite all'esercizio del diritto di affissione solo il presupposto della provenienza del materiale dalle r.s.a., ma non ha in ogni caso il diritto di impedire le affissioni, di manomettere le bacheche o di rimuovere da esse del materiale in base ad una propria valutazione della qualità dello stesso.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)