Sez. 3, Sentenza n. 2246 del 02/10/1967 (Rv. 329440 - 01)
PROVA CIVILE - RENDIMENTO DEI CONTI - ADEMPIMENTO DELLO OBBLIGO DI RENDERE IL CONTO - CONDIZIONI.*
PROVA CIVILE - RENDIMENTO DEI CONTI - ADEMPIMENTO DELLO OBBLIGO DI RENDERE IL CONTO - CONDIZIONI.*
L'Azione di rendiconto comporta, in potenza anche un giudizio circa le eventuali responsabilita connesse allo svolgimento concreto delle attivita di cui si tratta e, pertanto, l'Obbligo di rendere il conto solo allora puo ritenersi adempiuto, quando colui che vi e tenuto si sia dato carico di fornire la prova non soltanto della quantita e qualita dei frutti percetti o delle somme incassate, nonche dell'entita e causale degli esborsi, ma anche di tutti gli elementi di fatto che consentano d'individuare e vagliare le modalita con cui l'incarico e stato eseguito, e di stabilire, anche in relazione ai fini da perseguire ed ai risultati raggiunti, se l'operato di chi rende il conto si sia adeguato a criteri di buona amministrazione. (Conf. 1854-59).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 263, Cod. Proc. Civ. art. 264
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)