Sez. 3, Sentenza n. 8778 del 30/05/2003 (Rv. 563801 - 01)
CALAMITÀ PUBBLICHE - PROVVIDENZE GIURIDICHE - SOSPENSIONE DEL CORSO DELLE PRESCRIZIONI E DEI TERMINI | Sospensione disposta dall'art. 1 del D.L. n. 364 del 1997 - Ambito applicativo - Termine di scadenza dei contratti - Applicabilità della sospensione - Esclusione.
CALAMITÀ PUBBLICHE - PROVVIDENZE GIURIDICHE - SOSPENSIONE DEL CORSO DELLE PRESCRIZIONI E DEI TERMINI
La speciale sospensione dei termini di prescrizione e di quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche tributari, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, disposta, in favore dei soggetti residenti o domiciliati nelle zone colpite dal sisma del 1997, dall'art. 1 del D.L. 27 ottobre 1997, n. 364 (convertito nella legge 17 dicembre 1997, n. 434), opera, alla luce della "ratio" della norma, in relazione ai termini di prescrizione ed a quelli di qualunque natura che comportano decadenza, cioè ai termini che richiedono l'esplicazione di un'attività del soggetto, con esclusione dei termini collegati semplicemente al decorso del tempo, come quelli di scadenza dei contratti.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 27/10/1997 num. 364 art. 1, Legge 17/12/1997 num. 434
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)