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Sez. 3, Sentenza n. 8778 del 30/05/2003 (Rv. 563801 - 01)

CALAMITÀ PUBBLICHE - PROVVIDENZE GIURIDICHE - SOSPENSIONE DEL CORSO DELLE PRESCRIZIONI E DEI TERMINI | Sospensione disposta dall'art. 1 del D.L. n. 364 del 1997 - Ambito applicativo - Termine di scadenza dei contratti - Applicabilità della sospensione - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563801-01

CALAMITÀ PUBBLICHE - PROVVIDENZE GIURIDICHE - SOSPENSIONE DEL CORSO DELLE PRESCRIZIONI E DEI TERMINI

La speciale sospensione dei termini di prescrizione e di quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche tributari, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, disposta, in favore dei soggetti residenti o domiciliati nelle zone colpite dal sisma del 1997, dall'art. 1 del D.L. 27 ottobre 1997, n. 364 (convertito nella legge 17 dicembre 1997, n. 434), opera, alla luce della "ratio" della norma, in relazione ai termini di prescrizione ed a quelli di qualunque natura che comportano decadenza, cioè ai termini che richiedono l'esplicazione di un'attività del soggetto, con esclusione dei termini collegati semplicemente al decorso del tempo, come quelli di scadenza dei contratti.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 27/10/1997 num. 364 art. 1, Legge 17/12/1997 num. 434

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)