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Sez. L, Sentenza n. 23841 del 15/11/2011 (Rv. 619463 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Indennità per prestazioni straordinarie e temporanee di cui all'art. 10 dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2649 del 1997 - Richiesta - Termini di decadenza - Sospensione dei termini disposta dalla legge n. 434 del 1997 - Applicabilità.
Stato
decisa il 2011-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619463-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)

In tema di indennità per prestazioni straordinarie e temporanee di cui all'art. 10 dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2694 del 13 ottobre 1997, il termine di decadenza per la presentazione della richiesta - fissato, per il rinvio operato dalla citata disposizione all'art. 7, primo comma della legge 20 maggio 1975, n. 164, in "25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro" - è sospeso, per i soggetti residenti o domiciliati nelle zone colpite dalla crisi sismica verificatasi a partire dal 26 settembre 1997 in Umbria e Marche, sino al 31 marzo 1998, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 1 del d.l. 27 ottobre 1997, n. 364 (convertito nella legge 17 dicembre 1997, n. 434), attesa l'ampiezza della previsione del testo normativo, che dispone la sospensione dei termini perentori, quale ne sia la fonte, legale o convenzionale, i quali comportino "decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione", con la sola esclusione di alcuni termini espressamente contemplati in materia di poteri di accertamento e di verifica dell'amministrazione finanziaria, e che è dettato proprio in favore dei soggetti indicati dall'art. 1 dell'ordinanza n. 2694 del 1997.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 27/10/1997 num. 364 art. 1, Legge 20/05/1975 num. 164 art. 7 CORTE COST., Legge 17/12/1997 num. 434, Ordin. Minist. Presidenza Consiglio Ministri 13/10/1997 num. 2694 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)