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Sez. 3, Sentenza n. 7487 del 29/03/2026 (Rv. 678137-02)

TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - ATTI SOGGETTI ALLA TRASCRIZIONE - DOMANDE GIUDIZIALI | Domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre - Trascrizione ex art. 2652, comma 1, n. 2, c.c. - Effetti - Opponibilità della sentenza che definisce il giudizio - Condizioni - Sentenza di accoglimento della domanda - Necessità.
Stato
decisa il 2026-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678137-02

TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - ATTI SOGGETTI ALLA TRASCRIZIONE - DOMANDE GIUDIZIALI

La trascrizione della domanda giudiziale diretta ad ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto produce l'effetto dell'opponibilità della sentenza che definisce il giudizio, ai sensi dell'art. 2652, n. 2, c.c., solo se tale pronuncia abbia il contenuto indicato dalla norma - sia, cioè, una sentenza di accoglimento della domanda -, mentre, ove essa non possa contenere tale statuizione, in quanto alla data in cui viene emessa il contratto definitivo sia stato già stipulato, la trascrizione della domanda è improduttiva di effetti.

Cod. Civ. art. 2652 lett. 2, Cod. Civ. art. 2668 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)