Sez. 2, Sentenza n. 1588 del 09/02/1993 (Rv. 480808 - 01)
Trascrizione - Atti relativi a beni immobili - Atti soggetti alla trascrizione - Domande giudiziali | Domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre - Trascrizione - Effetti - Opponibilità della sentenza che definisce il giudizio - Condizione - Sentenza di accoglimento della domanda - Necessità.
Trascrizione - Atti relativi a beni immobili - Atti soggetti alla trascrizione - Domande giudiziali
La trascrizione della domanda giudiziale, diretta ad ottenere l'esecuzione, in forma specifica dell'obbligo a contrarre, opera ai sensi dell'art. 2652 n. 2 cod. civ., l'effetto dell'opponibilità della sentenza che definisce il giudizio, soltanto se tale sentenza abbia il contenuto indicato dalla citata norma, sia cioè una sentenza di accoglimento della domanda. Se, invece, la sentenza non possa contenere tale pronuncia, in quanto alla data in cui viene emessa il contratto definitivo risulta già stipulato, la trascrizione della domanda è improduttiva di effetti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2652 n. 2, Cod. Civ. art. 2668 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)