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Sez. L, Sentenza n. 16547 del 04/11/2003 (Rv. 567882 - 01)

PROVA CIVILE - ATTO NOTORIO | Assegno di invalidità ex art. 13 legge n. 118 del 1971 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione sullo stato di incollocazione al lavoro - Valore probatorio in giudizio - Esclusione - Fattispecie relativa a controversia per il riconoscimento di prestazione assistenziale.
Stato
decisa il 2003-11-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/567882-01

PROVA CIVILE - ATTO NOTORIO

La dichiarazione sostitutiva di certificazione in ordine alla in collocazione al lavoro - condizione richiesta per la percezione dell' assegno di invalidità civile ex art. 13, legge n. 118 del 1971 - è idoneo a comprovare detta situazione, fino a contraria risultanza, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei relativi procedimenti amministrativi, ma nessun valore probatorio, neanche indiziario, può esserle riconosciuto nell'ambito del giudizio civile, caratterizzato dal principio dell'onere della prova, atteso che la parte non può derivare da proprie dichiarazioni elementi di prova a proprio favore, al fine del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 cod. civ.

Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST., Legge 04/01/1968 num. 15 art. 4, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)