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Sez. U, Sentenza n. 5167 del 03/04/2003 (Rv. 561796 - 01)

PROVA CIVILE - ATTO NOTORIO | Dichiarazione sostitutiva di certificazione sulla situazione reddituale - Valore probatorio in giudizio - Esclusione - Fattispecie relativa a controversia per il riconoscimento di prestazione assistenziale.
Stato
decisa il 2003-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561796-01

PROVA CIVILE - ATTO NOTORIO

La dichiarazione sostitutiva di certificazione sulla situazione reddituale, prevista dall'art. 24 della legge 13 aprile 1977 n. 114 e, successivamente, dall'art. 1, comma primo, lettera b), del d.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403, poi sostituito dall'art. 46, comma primo, lettera o), del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, è idonea a comprovare detta situazione, fino a contraria risultanza, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei relativi procedimenti amministrativi, ma nessun valore probatorio, neanche indiziario, può esserle riconosciuto nell'ambito del giudizio civile, caratterizzato dal principio dell'onere della prova, atteso che la parte non può derivare da proprie dichiarazioni elementi di prova a proprio favore, al fine del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 cod. civ. (nella specie, la S.C., applicando tale principio in relazione all'accertamento del requisito reddituale prescritto per il riconoscimento del diritto a prestazione assistenziale, ha anche sottolineato l'onere di una specifica contestazione da parte della pubblica amministrazione convenuta, ai sensi dell'art. 416, terzo comma, cod. proc. civ., in difetto della quale la prova del requisito reddituale non è richiesta, precisando, peraltro, che, a tali fini, non è necessaria una specifica allegazione, da parte della medesima p.a., di fatti contrastanti con l'affermata ricorrenza del predetto requisito).

Riferimenti normativi: Legge 04/01/1968 num. 15 art. 2, Legge 04/01/1968 num. 15 art. 4, Legge 13/04/1977 num. 114 art. 24, DPR 20/10/1998 num. 403 art. 1, DPR 28/12/2000 num. 445 art. 46, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)