diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 10125 del 02/05/2006 (Rv. 588748 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - RECLAMI | Legittimazione del fallito - Sussistenza - Decisione - Impugnazione - Presupposti - Partecipazione al precedente grado di giudizio - Difetto - Conseguenze - Ricorso per cassazione - Costituzione del fallito - Ricorso incidentale - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2006-05-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588748-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - RECLAMI

La legittimazione del fallito, in qualità di soggetto passivo dell'esecuzione concorsuale, a proporre reclamo avverso i decreti pronunciati dal giudice delegato nell'ambito della giurisdizione esecutiva del processo fallimentare (nella specie, un decreto con cui erano state risolte contestazioni riguardanti la regolarità formale dell'atto di aggiudicazione dei beni compresi nell'attivo fallimentare), e quindi a partecipare al relativo procedimento, nell'ipotesi in cui lo stesso sia attivato da terzi, non consente di ritenere ammissibile la sua costituzione nel giudizio di cassazione nè il ricorso incidentale da lui eventualmente proposto, qualora egli non abbia partecipato al precedente grado di giudizio, essendo la legittimazione all'impugnazione circoscritta alle parti nei cui confronti è stato pronunciato il provvedimento decisorio impugnato, e dovendosi quindi qualificare la predetta costituzione come intervento volontario, il quale non è ammissibile nel giudizio di legittimità, in assenza di un'espressa previsione normativa.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)