Sez. 2, Sentenza n. 5158 del 03/04/2003 (Rv. 561788 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE | Parte nel giudizio di merito - Necessità - Ricorso "ad adiuvandum" del terzo - Inammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE
Nel giudizio di cassazione possono intervenire soltanto i soggetti che hanno preso parte al processo nelle precedenti fasi di merito: è pertanto inammissibile il ricorso proposto "ad adiuvandum" da un soggetto che non ha partecipato al giudizio nel quale è stata emessa la sentenza impugnata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 105
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)