diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 5158 del 03/04/2003 (Rv. 561788 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE | Parte nel giudizio di merito - Necessità - Ricorso "ad adiuvandum" del terzo - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2003-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561788-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE

Nel giudizio di cassazione possono intervenire soltanto i soggetti che hanno preso parte al processo nelle precedenti fasi di merito: è pertanto inammissibile il ricorso proposto "ad adiuvandum" da un soggetto che non ha partecipato al giudizio nel quale è stata emessa la sentenza impugnata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 105

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)