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Sez. L, Sentenza n. 5770 del 26/09/1986 (Rv. 448216 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE - RAPPORTO FRA GLI ENTI MUTUALISTICI ED I MEDICI ESTERNI CONVENZIONATI - ATTIVITÀ CONTINUATIVA E COORDINATA PER CONTO DEGLI ENTI - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE - CONTROVERSIE RELATIVE - ASSOGGETTABILITÀ AL RITO DEL LAVORO.*
Stato
decisa il 1986-09-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448216-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE - RAPPORTO FRA GLI ENTI MUTUALISTICI ED I MEDICI ESTERNI CONVENZIONATI - ATTIVITÀ CONTINUATIVA E COORDINATA PER CONTO DEGLI ENTI - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE - CONTROVERSIE RELATIVE - ASSOGGETTABILITÀ AL RITO DEL LAVORO.*

Il rapporto fra gli enti mutualistici ed i medici esterni convenzionati (sia specialisti per l'accordo nazionale del 14 luglio 1973 che generici per la convenzione del 27 giugno 1973), sebbene non sia di lavoro subordinato ma di prestazione d'opera intellettuale, comporta l'Obbligo dei medici stessi di espletare tale opera, personale e diretta, in tutti i casi nei quali essa è richiesta dai singoli assistiti e di attenersi alle direttive degli enti quali risultano dalla convenzione regolatrice; esso, pertanto, attesa anche la sua permanenza nel tempo, integra gli estremi di un'attività continuativa e coordinata di detti medici per conto dell'ente ed è soggetto, in Sede contenziosa, al rito del lavoro, ai sensi dell'art. 409 n. 3 cod. proc. civile. (Conf 5701/84, mass n 437378; (Conf 48/83, mass n 424838).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 n. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)