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Sez. L, Sentenza n. 48 del 05/01/1983 (Rv. 424838 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE - RAPPORTO TRA GLI ENTI MUTUALISTICI ED I MEDICI ESTERNI CONVENZIONATI - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-01-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424838-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE - RAPPORTO TRA GLI ENTI MUTUALISTICI ED I MEDICI ESTERNI CONVENZIONATI - INCLUSIONE.*

Il rapporto fra gli enti mutualistici ed i medici esterni convenzionati, regolato dall'accordo nazionale 14 luglio 1973, sebbene non sia di lavoro subordinato ma di prestazione d'opera intellettuale, comporta l'Obbligo di medici stessi di espletare tale opera, personale e diretta, in tutti i casi nei quali questa è richiesta dai singoli assistiti e di attenersi alle direttive degli enti, quali risultano dalla convenzione regolatrice. Pertanto, attesa anche la permanenza nel tempo di detto rapporto, esso integra gli estremi di una attività continuativa e coordinata, dei predetti medici, per conto dell'ente ed è soggetto, in Sede contenziosa, al rito del lavoro, giusta la previsione dell'art. 409 n. 3 cod. proc. civ.. (Conf 3649/81, mass n 414274).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)