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Sez. 1, Sentenza n. 8271 del 30/07/1999 (Rv. 529115 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Quinto comma dell'art. 55 della legge n. 413/91 - Disciplina - Portata.
Stato
decisa il 1999-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/529115-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, il quinto comma dell'art. 55 della legge 30 dicembre 1991 n. 413, quando vieta la compensazione tra le maggiori imposte eventualmente dovute in base agli imponibili definiti e gli eventuali crediti d'imposta risultanti dalle dichiarazioni già presentate, intende riferirsi a dichiarazioni relative ad annate precedenti e non interessate dal cosiddetto condono fiscale. Pertanto, dato il suddetto divieto di compensazione dei crediti di imposta, la successiva disposizione contenuta nello stesso comma ("al rimborso di tali crediti si provvederà d'ufficio") vuol significare non già che l'Amministrazione abbia l'obbligo di rimettere in discussione rapporti tributari esauriti, relativi a dichiarazioni dei redditi precedentemente definite, e tanto meno che abbia il compito di provvedere separatamente al rimborso di crediti già contemplati in esse, consentendo, invece, solamente che vengano risolte in separata sede le questioni inerenti al rimborso di crediti collegati a dichiarazioni dei redditi di altre annate.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 55

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)