Sez. 5, Sentenza n. 20741 del 25/09/2006 (Rv. 593684 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Principi comuni alle leggi di condono - Compensazione tra crediti reciproci del contribuente e del Fisco - Ammissibilità - Sussistenza - Rimborso di somme versate dal contribuente - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie in tema di compensazione tra credito d'imposta e somme dovute ai sensi dell'art. 2 quinquies del d.l. n. 564 del 1994.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, indipendentemente dalla diversità delle regole giuridiche dettate da ciascuna legge in ordine alle modalità di accesso, alle condizioni ed agli effetti dei benefici premiali, trova applicazione un principio comune, in virtù del quale, mentre non è vietata in assoluto la compensazione tra il dare e l'avere del Fisco e del contribuente, in riferimento agli anni d'imposta oggetto di definizione agevolata, non è in nessun caso consentita, relativamente ai medesimi anni, la restituzione delle somme versate dal contribuente: l'intervenuta formazione di un nuovo titolo giuridico, a partire da un quadro normativo generale ed astratto, ma con l'adesione volontaria del contribuente ed il controllo del possesso dei requisiti da parte dell'Amministrazione, costituisce infatti un mezzo idoneo a definire le opposte pretese, azzerando le richieste di rimborso del contribuente così come le ulteriori pretese del Fisco, proprio in conseguenza del fatto che il primo in parte versa, ed in parte si obbliga a corrispondere quelle somme di denaro che il secondo esige, in base a parametri legislativi predeterminati, applicati in concreto agli accertamenti precedentemente eseguiti dal Fisco e ritenuti convenienti dal contribuente in base ad un suo insindacabile apprezzamento. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva rigettato l'impugnazione avverso il provvedimento con cui l'Amministrazione aveva disposto il rimborso soltanto parziale di un credito d'imposta del contribuente, compensando il residuo con l'importo che quest'ultimo, dopo essersi avvalso della definizione agevolata prevista dall'art. 2 quinquies del decreto legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, non aveva corrisposto).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/1994 num. 564 art. 2 quinquies CORTE COST., Legge 30/11/1994 num. 656 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)