Sez. 3, Sentenza n. 2773 del 14/05/1979 (Rv. 399076 - 01)
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITA DEL VETTORE - AVARIE E PERDITE - SUBTRASPORTO DI COSE - CONTRATTO A FAVORE DI TERZI - CONFIGURABILITA - RICONOSCIMENTO AL DESTINATARIO DELLA QUALITA DI TERZO - CONSEGUENZE - ASSICURATORE DELLO SPEDIZIONIERE PER I RISCHI DEL TRASPORTO - LEGITTIMAZIONE ALL'AZIONE IN SURROGAZIONE EX ART 1916 NEI CONFRONTI DEL SUBVETTORE - ESCLUSIONE.*
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITA DEL VETTORE - AVARIE E PERDITE - SUBTRASPORTO DI COSE - CONTRATTO A FAVORE DI TERZI - CONFIGURABILITA - RICONOSCIMENTO AL DESTINATARIO DELLA QUALITA DI TERZO - CONSEGUENZE - ASSICURATORE DELLO SPEDIZIONIERE PER I RISCHI DEL TRASPORTO - LEGITTIMAZIONE ALL'AZIONE IN SURROGAZIONE EX ART 1916 NEI CONFRONTI DEL SUBVETTORE - ESCLUSIONE.*
Sia il contratto di trasporto che quello di subtrasporto di cose rientrano nella fattispecie del contratto a favore di terzi prevista dall'art 1411 cod civ, tuttavia la qualita di terzo a favore del quale e stipulato il contratto non spetta ne al mittente, ne allo spedizioniere, ma va riconosciuta al solo destinatario, la cui adesione manifestata con la richiesta di riconsegna delle cose trasportate, corrisponde alla dichiarazione del terzo di volere profittare della stipulazione in suo favore; ne consegue che, in caso di subtrasporto per la perdita delle cose da trasportare a clienti del mittente, in relazione alle quali sia stato stipulato dallo spedizioniere un contratto di Assicurazione contro i rischi del trasporto, l'assicuratore non e legittimato ad agire in surrogazione contro il subvettore, a norma dell'art 1916 cod civ, in quanto il mittente o lo spedizioniere assicurato, a cui favore sia stata pagata l'indennita, non essendo terzo beneficiario del contratto di subtrasporto, non ha alcuna Azione nei confronti del subvettore per responsabilita contrattuale derivante dalla perdita delle cose.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1411, Cod. Civ. art. 1678, Cod. Civ. art. 1693, Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)