Sez. 3, Sentenza n. 5133 del 16/09/1981 (Rv. 415923 - 01)
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - AVARIE E PERDITE - IN GENERE - DESTINATARIO - DIRITTI - PERDITA DELLE MERCI - DIRITTI RELATIVI NASCENTI DAL CONTRATTO - ATTRIBUZIONE AL DESTINATARIO - CONDIZIONE - MANCANZA - CONSEGUENZE.*
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - AVARIE E PERDITE - IN GENERE - DESTINATARIO - DIRITTI - PERDITA DELLE MERCI - DIRITTI RELATIVI NASCENTI DAL CONTRATTO - ATTRIBUZIONE AL DESTINATARIO - CONDIZIONE - MANCANZA - CONSEGUENZE.*
Nel contratto di trasporto di cose, che si configura come contratto a favore del terzo, l'attribuzione al destinatario dei diritti nascenti dal contratto presuppone, nel caso di perdita delle merci, che il destinatario sia stato reso edotto di tale evento in Mancanza di che la legittimazione all'Esercizio dei diritti citati permane in capo al mittente. (V. 2773/79, mass. N. 399076; (V. 2373/66, mass. N. 324601).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1689
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)