Sez. L, Sentenza n. 707 del 29/01/1981 (Rv. 411178 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA - BENEFICI DERIVANTI DALL'AUMENTO DI ANZIANITA CONVENZIONALE - DISCIPLINA EX ART 4, ULTIMO COMMA, DELLA LEGGE N 824 DEL 1971 - INTERPRETAZIONE - DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA DI COMPUTO E DELLA BASE DI CALCOLO EX ART 1 DEL DPR N 759 DEL 1965.*
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA - BENEFICI DERIVANTI DALL'AUMENTO DI ANZIANITA CONVENZIONALE - DISCIPLINA EX ART 4, ULTIMO COMMA, DELLA LEGGE N 824 DEL 1971 - INTERPRETAZIONE - DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA DI COMPUTO E DELLA BASE DI CALCOLO EX ART 1 DEL DPR N 759 DEL 1965.*
In tema di benefici combattentistici per il personale degli enti indicati dall'art 4 della legge 24 maggio 1970 n 336, l'art 4 ultimo comma della legge 9 ottobre 1971 n 824, il quale dispone che i benefici derivanti dall'aumento di anzianita convenzionale operano ai fini della liquidazione dell'indennita di buonuscita o di previdenza, o dell'indennita di anzianita, comunque denominata nei limiti previsti dall'art 1 del DPR 5 giugno 1965 n 759 (recante norme sul trattamento previdenziale dei dipendenti statali), deve essere inteso - poiche all'anzianita convenzionale non sono applicabili, per la particolare natura della medesima, i criteri di calcolo stabiliti dall'art 2121 cod civ - nel senso che la disposizione dell'art 1 citato vale non soltanto per fissare l'aliquota di computo ad un dodicesimo dell'ottanta per cento dello stipendio annuo (o paga o retribuzione), ma anche per determinare la base di calcolo nella entita dello stipendio stesso, come ammontare delle somme corrisposte mensilmente, per dodici mesi, secondo la regolamentazione dei vari ordinamenti, con esclusione della tredicesima mensilita e delle altre mensilita aggiuntive. (V 3543/76, mass n 382298; (Conf 1610/80, mass n 405190; (Conf 1607/80, mass n 405188).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., DPR 05/06/1965 num. 759 art. 1 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 art. 3 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 art. 4 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)