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Sez. U, Sentenza n. 3543 del 18/10/1976 (Rv. 382298 - 01)

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI - PERSONALE - BENEFICI COMBATTENTISTICI - APPLICAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1976-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382298-01

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI - PERSONALE - BENEFICI COMBATTENTISTICI - APPLICAZIONE - CRITERI.*

L'applicazione in favore dei dipendenti del Banco di Napoli dei benefici per gli ex combattenti, previsti dalle leggi 24 maggio 1970 n 336 e 9 ottobre 1971 n 824, tanto con riferimento all'attribuzione della qualifica superiore, quanto con riferimento al computo della indennita di cessazione dal servizio ed alla retribuzione da prendere a base per il relativo calcolo, va effettuata secondo le Disposizioni regolamentari interne dell'istituto, e non in base alle norme dettate per i dipendenti statali, salvo che per l'individuazione del parametro della predetta indennita (ai sensi del rinvio all'art 1 del DPR 5 giugno 1965 n 759, disposto dall'art 4 della citata legge n 824 del 1971). (nella specie, i giudici del merito avevano ritenuto che i benefici di cui alle menzionate leggi per gli ex combattenti, nei confronti di un funzionario di massimo grado del Banco di Napoli, non potessero comportare l'attribuzione della qualifica di dirigente, e determinassero un aumento dell'indennita di cessazione dal servizio da computarsi sulla base di dodici mensilita di retribuzione annua, escluso ogni altro emolumento. La SC, premesso il principio di cui sopra, ha ritenuto non censurabile la statuizione, in quanto fondata su una corretta interpretazione delle norme regolamentari interne di quell'istituto, riservata ai giudici medesimi).*

Riferimenti normativi: DPR 05/06/1965 num. 759 art. 1 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 art. 2 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 art. 3 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)