Sez. 3, Sentenza n. 12913 del 13/10/1998 Ud. (dep. 11/12/1998) Rv. 213340 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CAUSE DI NON PUNIBILITÀ DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA (IN GENERE) | Rilievo in ogni stato e grado del giudizio - Preclusione endoprocessuale - Irrilevanza - Fattispecie: in tema di prescrizione.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CAUSE DI NON PUNIBILITÀ DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA (IN GENERE)
A differenza del giudicato, che, ai sensi dell'art. 624, comma primo c.p.p., si forma progressivamente e che opera oltre il processo e al di fuori di esso, la preclusione, quale prevista dagli artt. 597, comma primo, 606, comma terzo, e 609, comma primo, cod. proc. pen. opera all'interno del processo stesso e ha la funzione di rendere incontrovertibile la risoluzione di una questione, impedendo la sua riproposizione qualora non sia stata dedotta con il mezzo di gravame stabilito. In considerazione della diversa natura dei due fenomeni, la disposizione dell'art. 129 cod. proc. pen. agisce diversamente. Infatti, mentre le cause estintive del reato o di non punibilità non possono trovare applicazione ove sia intervenuto il giudicato, altrettanto non può dirsi per ciò che riguarda la preclusione. Ne consegue che, nel caso in cui sia proposto ricorso per cassazione per motivi attinenti all'entità della pena ma non alla responsabilità dell'imputato, poiché su tale secondo punto non si è formato un giudicato ma solo una preclusione processuale, è possibile accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del reato, accertamento che, al contrario, non sarebbe possibile qualora sia intervenuto un annullamento parziale della pronuncia su punti non afferenti la responsabilità.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 597 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 609 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 624 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 624 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)