Sez. 3, Sentenza n. 11155 del 28/10/1997 Ud. (dep. 04/12/1997) Rv. 209170 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CAUSE DI NON PUNIBILITÀ DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA (IN GENERE) | Rilevabilità in ogni stato e grado del processo - Preclusioni processuali - Irrilevanza - Fattispecie relativa a prescrizione dichiarata nel giudizio di cassazione.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CAUSE DI NON PUNIBILITÀ DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA (IN GENERE)
L'operatività di preclusioni processuali quali previste, in materia di impugnazioni, dagli artt.597, comma 1, 606, comma 3, e 609, comma 1, c.p.p., a differenza di quanto si verifica con riguardo alla formazione progressiva del giudicato, disciplinata dall'art.624, comma 1, c.p.p., non impedisce - salvo il caso di inammissibilità originaria dell'impugnazione - l'applicazione della regola dettata dall'art.129, comma 1, stesso codice, concernente l'obbligo di immediata declaratoria, in ogni stato e grado del processo, di determinate cause di non punibilità, indipendentemente da quello che è stato l'oggetto dell'impugnazione proposta; regola, quella anzidetta, che, nel giudizio di cassazione, trova riscontro nella previsione di cui all'art.609, comma 2, c.p.p., in base alla quale la Corte deve decidere in ogni caso "le questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo e quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello". (Nella specie, in applicazione di tali principi, la S.C. ha ritenuto operante l'intervenuta prescrizione del reato in favore di soggetto che aveva proposto ricorso per cassazione unicamente con riguardo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 129 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 597 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 609, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 624 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 624 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)