Sez. L, Ordinanza n. 28678 del 07/11/2024 (Rv. 672735-01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE | Personale assunto a contratto dagli uffici all'estero del Ministero degli esteri - Trattamento previdenziale - Disciplina di cui all'art. 2, comma 3, d.lgs. n. 103 del 2000 - Commisurazione dei contributi assicurativi ad una retribuzione convenzionale - Applicazione del regime generale ex art. 1 d.l. n. 338 n. 1989 - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE
Per i lavoratori italiani assunti a contratto presso gli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri secondo le disposizioni di cui al titolo VI del d.P.R. n. 18 del 1967, il citato decreto e poi l'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 103 del 2000, ratione temporis vigente, hanno sempre previsto il regime dell'imponibile contributivo fondato sulla retribuzione convenzionale, dettando una disciplina specifica che prevale e rende inapplicabile la regola generale del minimale contributivo, di cui all'art. 1 d.l. n. 338 n. 1989, conv. con modif. dalla l. n. 389 del 1989, e che non è manifestamente in contrasto con l'art. 3 Cost. laddove stabilisce un trattamento differenziato rispetto ai lavoratori all'estero con retribuzioni inferiori al tetto convenzionale ed a quelli assoggettati al regime previdenziale previsto dalla normativa locale.
Decreto Legisl. 07/04/2000 num. 103 art. 2 com. 3, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Decreto Legge 09/10/1989 num. 338 art. 1, Legge 07/12/1989 num. 389 CORTE COST., DPR 05/01/1967 num. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2017 num. 205 art. 1 com. 271 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)