Sez. L, Sentenza n. 24592 del 20/11/2006 (Rv. 593619 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE | Personale assunto a contratto dagli uffici all'estero - Disciplina prevista dal d.P.R. n. 18 del 1967 - Regola di commisurazione dei contributi assicurativi ad una retribuzione convenzionale da stabilirsi con apposito decreto interministeriale - Deduzione dell'implicita abrogazione di detta disciplina e della riconducibilità del regime previdenziale per tale personale alla regolamentazione posta dall'art. 12 della legge n. 153 del 1969 - Esclusione - Fondamento rinvenibile nella Convenzione internazionale stipulata tra l'Italia e l'USA il 25 maggio 1973 e recepita con la legge n. 86 del 1975 oltre che nella sentenza della Corte costituzionale n. 369 del 1985.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE
Al personale assunto a contratto dagli uffici all'estero (nella specie presso l'ambasciata italiana negli Stati Uniti d'America), secondo le disposizioni di cui al titolo VI del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 (relativo all' "Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri"), si applica la disciplina stabilita dall'art. 165 di questo testo normativo, che prevede per detti dipendenti l'assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti con contratti stipulati in base a convenzioni concluse con l'I.N.P.S., sancendosi espressamente, al quarto comma, che i contributi assicurativi dovuti all'ente previdenziale sono commisurati ad una retribuzione convenzionale da stabilirsi con decreto dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale, per gli affari esteri e per il tesoro, sentito l'ente assicuratore interessato, disposizione questa confermata anche dal successivo d. lgs. 7 aprile 2000, n. 103. Pertanto, tale specifica disciplina non può ritenersi implicitamente abrogata per effetto della regolamentazione contributiva posta dall'art. 12 della legge n. 153 del 1969 secondo il principio della territorialità dell'obbligo contributivo nell'interpretazione data dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 369 del 1985, poiché con quest'ultima pronuncia non è stata, comunque, affermata una regola di assoluta identità di regime previdenziale tra coloro che lavorano all'estero e quelli che rendono le loro prestazioni nel territorio nazionale, e, del resto, con specifico riguardo al lavoro svolto negli Stati Uniti da un cittadino italiano alle dipendenze di un datore di lavoro italiano o da impresa controllata da un'impresa italiana, la Convenzione stipulata tra l'Italia e l'U.S.A il 25 maggio 1973 (recepita con la legge n. 86 del 1975) rinvia, alla stregua degli artt. 7, punto 3, e 1, lettera c), a tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sociale nell'ordinamento nazionale nel suo complesso, comportando, quindi, anche l'operatività della particolare disciplina dettata in materia di rapporto assicurativo dal citato d.P.R. n. 18 del 1967.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Legge 24/02/1975 num. 86, Legge 03/10/1987 num. 398 CORTE COST., DPR 05/01/1967 num. 18 art. 165, Decreto Legisl. 07/04/2000 num. 103, Decreto Legge 31/07/1987 num. 317 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)