Sez. 1, Sentenza n. 3229 del 03/04/1987 (Rv. 452299 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - PER I CREDITORI - FALLIMENTO - EFFETTI - IN GENERE - SOCIETÀ E CONSORZI - SOCIETÀ CON SOCI A RESPONSABILITÀ ILLIMITATA - ESTENSIONE DEL FALLIMENTO E DEGLI EFFETTI DEL CONCORDATO PREVENTIVO AL SOCIO ILLIMITATAMENTE RESPONSABILE INDIPENDENTEMENTE DALLA SUA QUALITÀ DI IMPRENDITORE COMMERCIALE - DEROGA ALL'ART. 1 DELLA LEGGE FALLIMENTARE - AMBITO DI APPLICAZIONE - RAPPORTI TRA SOCI E LORO CREDITORI PARTICOLARI - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - PER I CREDITORI - FALLIMENTO - EFFETTI - IN GENERE - SOCIETÀ E CONSORZI - SOCIETÀ CON SOCI A RESPONSABILITÀ ILLIMITATA - ESTENSIONE DEL FALLIMENTO E DEGLI EFFETTI DEL CONCORDATO PREVENTIVO AL SOCIO ILLIMITATAMENTE RESPONSABILE INDIPENDENTEMENTE DALLA SUA QUALITÀ DI IMPRENDITORE COMMERCIALE - DEROGA ALL'ART. 1 DELLA LEGGE FALLIMENTARE - AMBITO DI APPLICAZIONE - RAPPORTI TRA SOCI E LORO CREDITORI PARTICOLARI - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
Le Disposizioni di cui agli artt. 147 e 184 della legge fallimentare, che estendono il fallimento e gli effetti del concordato preventivo delle società ai soci illimitatamente responsabili, indipendentemente dalla loro qualità di imprenditori commerciali, costituiscono espresse deroghe alla regola generale posta dall'art. 1 della stessa legge, che assoggetta alle procedure concorsuali le persone che abbiano la qualità di imprenditori commerciali ed operano con esclusivo riferimento alle obbligazioni sociali, ma non anche con riguardo ai rapporti esistenti tra i soci e i loro creditori particolari, che conservano integra l'Azione contro il debitore. Pertanto, i soci illimitatamente responsabili, stante l'efficacia del concordato preventivo della società anche nei loro confronti, mentre sono liberati nei riguardi dei creditori sociali con il pagamento della percentuale, restano obbligati per l'intero debito nei confronti dei loro creditori particolari, dei quali, quindi, non può essere disposta l'ammissione al concordato preventivo. (V 452/84, mass n 432685; (V 6677/81, mass n 417546).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 147 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 147 CORTE COST., Legge Falliment. art. 184 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 184 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)