Sez. 1, Sentenza n. 11343 del 30/08/2001 (Rv. 549121 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - IN GENERE | Società di persone con soci illimitatamente responsabili - Richiesta di concordato preventivo - Estensione degli effetti agli atti posti in essere dai soci dispositivi del loro patrimonio individuale - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - IN GENERE
La disposizione contenuta nell'art. 184 legge fall., che estende ai Soci illimitatamente responsabili di società di persone l'efficacia remissoria del concordato preventivo, si riferisce ai debiti sociali, nel senso che il pagamento della percentuale concordataria ha effetto liberatorio anche nei loro confronti, senza con ciò determinare l'estensione della procedura al patrimonio dei soci, che resta estraneo ad essa. Agli atti di disposizione del socio non può, pertanto, essere estesa la disciplina dettata dall'art. 167 legge fall. che prevede l'inopponibilità, ai creditori sociali anteriori alla procedura, degli atti di disposizione posti in essere dal debitore ammesso alla procedura, che va identificato nella sola società.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 184 com. 2, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 184 com. 2 CORTE COST., Legge Falliment. art. 160 com. 2, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 160 com. 2 CORTE COST., Legge Falliment. art. 167, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 167
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)