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Sez. L, Sentenza n. 5809 del 26/05/1995 (Rv. 492466 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE | Uscita di uno dei superstiti dal nucleo familiare assistito - Trattamento pensionistico dei residui superstiti - Determinazione - Criteri.
Stato
decisa il 1995-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492466-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE

Nel caso in cui uno dei superstiti aventi diritto alla relativa pensione (di reversibilità o indiretta) perda per una qualsiasi causa tale diritto, uscendo così dal nucleo familiare assistito, il trattamento pensionistico spettante ai residui superstiti va determinato, nella sua conseguente consistenza quantitativa, a norma dell'art. 13 del R.D.L. 14 aprile 1939 n. 636 come risultante dall'art. 22 della legge 22 luglio 1965 n. 903, mediante un'operazione di determinazione "ab origine", assumendo a base del calcolo la pensione goduta dal "dante causa" al momento del decesso, o che al medesimo sarebbe spettata in relazione alla posizione assicurativa e contributiva conseguita, senza esclusione delle quote d'integrazione al trattamento minimo

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 13 CORTE COST., Legge 21/07/1965 num. 903 art. 22 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/11/1983 num. 638 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)