Sez. L, Sentenza n. 9346 del 06/09/1993 (Rv. 483669 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione ai superstiti - Riversibilità - In genere | Uscita di uno dei superstiti dal nucleo familiare - Trattamento pensionistico spettante ai residui superstiti - Determinazione - Criteri.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione ai superstiti - Riversibilità - In genere
Nel caso in cui uno dei superstiti aventi diritto alla relativa pensione (di reversibilità od indiretta) perda per una qualsiasi causa il diritto a tale pensione (alla quale si estende l'art. 4 della legge 25 aprile 1985 n. 140), uscendo così dal nucleo familiare, il trattamento pensionistico spettante ai residui superstiti va determinato, nella sua conseguente consistenza quantitativa, a norma dell'art. 13 del R.D.L. 14 aprile 1939 n. 636 come risultante dall'art. 22 della legge 21 luglio 1965 n. 903, mediante un'operazione di determinazione "ab origine", assumendo a base del calcolo la pensione goduta dal dante causa al momento del decesso, o che al medesimo sarebbe spettata in relazione alla posizione assicurativa e contributiva conseguita, tenendo conto della nuova composizione del nucleo familiare superstite ed applicando poi, sull'importo così riliquidato, e con decorrenza dalla morte del dante causa, gli aumenti di legge e gli aumenti perequativi via via intervenuti "medio tempore".
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 13 CORTE COST., Legge 21/07/1965 num. 903 art. 22 CORTE COST. PENDENTE, Legge 15/04/1985 num. 140 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)