Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 16777 del 10/08/2005 (Rv. 584968 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Impugnazione della sentenza del Consiglio superiore della magistratura - Giudizio di cassazione - Produzione di documenti - Attestanti la pendenza di procedimento penale a carico del magistrato incolpato - Ammissibilità ex art. 372 cod. proc. pen. - Attinenza all'ammissibilità del ricorso - Ragioni - Modalità della produzione - Fattispecie - Garanzia del contraddittorio.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
Nel giudizio di cassazione promosso (nella specie, dal P.G. presso la Corte di cassazione) avverso la sentenza disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, la produzione di documenti attestanti l'esistenza di un procedimento penale a carico del magistrato incolpato per i medesimi fatti per i quali questi è sottoposto a procedimento disciplinare (procedimento penale aperto dopo la pronuncia della sentenza del CSM nel procedimento disciplinare), deve ritenersi consentita ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ., perché attiene all'ammissibilità in senso lato del ricorso, considerato che l'esame dello stesso postula che l'azione disciplinare sia proseguibile e non debba, invece, essere sospesa. Tale produzione, inoltre, deve ritenersi consentita e rituale, pur se non compiuta con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 372, anche quando sia effettuata in modo da consentire comunque la difesa della controparte, e questa abbia accettato il contraddittorio sul punto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 28, Cod. Proc. Pen. art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)