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Sez. U, Sentenza n. 450 del 19/06/2000 (Rv. 537730 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI | Attinenti all'ammissibilità del ricorso - Omissione della notificazione - Esame del documento - Legittimità - Condizioni.
Stato
decisa il 2000-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537730-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI

L'esame di un documento, attinente all'ammissibilità del ricorso per cassazione, non resta precluso dal fatto che il deposito di tale documento non sia stato notificato, come prescritto dall'art. 372, secondo comma, cod. proc. civ., qualora sulla relativa questione si sia formato il contraddittorio, in conseguenza del richiamo del documento stesso nella memoria e dell'intervento all'udienza di discussione del difensore della controparte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)